Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and generic arguments on sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for arbitrary exercise of rights, arguing for specific mitigating circumstances regarding the reaction's disproportionality and the special lowness of the damage. The court rejected these claims because the first ground constituted an impermissible re-reading of evidence, while the second and third grounds were either repetitive of already dismissed points or asserted in a generic manner at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals lacking specific factual engagement or reiterating already decided points are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANNA nato a ATRI il 16/12/1979 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40850/23 Di Rocco Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che la prima censura della ricorrente in punto di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della attenuante d'Acui all'art. 62, comma 1 n. 2 cod. pen.
è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito, che hanno rilevato la sproporzione della reazione; che il terzo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione dell'attenuante relativa alla speciale tenuità del danno, è manifestamente infondato dal momento che in sede di appello la doglianza era stata argomentata in modo assertivo e generico, tale da configurare fin da allora l'inammissibilità della censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso