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Ordinanza — n. 15582/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion as groundless and rejects generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Maccarone inadmissible, ruling the grounds manifestly unfounded. The lower court correctly excluded the non-punishability defense under Article 131-bis of the Penal Code due to the habitual nature of the evasion and the overall gravity of the offense. No positive elements emerged to justify generic mitigating circumstances, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal based on the non-punishability of habitual tax evasion is inadmissible when the lower court correctly rejects generic mitigating circumstances due to the complexity and gravity of the facts.

Parole chiave

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tax evasion habitual non-punishability defense generic mitigating circumstances appeal inadmissible Cassation dismissal evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
40828/23 MACCARONE OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
40828/23 MACCARONE OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARONE ALESSIO nato a VASTO il 05/08/1976 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40828/23 MACCARONE OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - in ragione dell'abitualità degli episodi di evasione nonché della complessiva gravità del fatto - e delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08