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Ordinanza — n. 15579/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to improper signature by non-lawyer defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15579/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was improperly filed by the defendant himself rather than by a qualified defense attorney. The defendant argued for the review of his conviction, but the court found a violation of procedural rules requiring specific signatures by licensed counsel. Consequently, the appeal was rejected without formal proceedings, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special barroll with a specific mandate, as such acts must be executed by qualified legal representatives to ensure procedural legitimacy.

Parole chiave

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lack of standing improper signature qualified defense attorney procedural defect inadmissible appeal special barroll court costs procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
art. 385 cod. pen
40799/23 Sanchelli OSSERVA Ritenuto che Salvatore Sanchelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANCHELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 01/04/1988 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato a vviso parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40799/23 Sanchelli OSSERVA Ritenuto che Salvatore Sanchelli ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, P.v. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i