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Ordinanza — n. 15578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-punishment due to manifestly unfounded arguments regarding crime gravity and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Arnone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Arnone challenged a lower court's conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for non-punishment under Article 131-bis. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the appellate court correctly considered the crime's gravity and the defendant's intent, rendering the non-punishment argument irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal claiming non-punishment is inadmissible when the lower court's assessment of the crime's gravity and the defendant's intent is not arbitrary, as the gravity of the act is an independent factor for conviction.

Parole chiave

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non-punishment defense manifestly unfounded appeal gravity of the crime intent assessment Corte di Cassazione inadmissible appeal criminal procedure favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE NICOLA nato a AFRAGOLA il 03/06/1963 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40794/23 ARNONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità del fatto in ragione della futilità del motivo sotteso alla violazione, indicativa della intensità del dolo; ciò a prescindere dalle considerazioni circa l'abitualità delle condotte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08