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Ordinanza — n. 15573/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15573/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMBILLA GIOVANNI nato a PESCARA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; il N. 40759/23 BRAMBILLA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello errato nel fondare il proprio giudizio sul provvedimento autorizzatorio del 13/05/2019 anziché su quello del 01/07/2019; che tale rilievo difensivo è palesemente pretestuoso, posto che la sentenza impugnata, in maniera chiara ed esplicita, ha correttamente valutato la sussistenza del reato sulla base dell'autorizzazione della magistratura di sorveglianza del 01/07/2019, risultando dunque immune da censure tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto quello dell'elemento psicologico; che, comunque, sotto tale ultimo profilo, la ricostruzione difensiva non coglie nel segno dato che proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio del 01/07/2019 il ricorrente avrebbe dovuto fare ritorno al proprio domicilio alle ore 18:00 e costui è stato rintracciato fuori dall'abitazione alle ore 23:15, non potendosi dunque affermare che il "ritardo" sia stato di soli 15 minuti, bensì di più di 5 ore;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 15573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40759/23 BRAMBILLA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello errato nel fondare il proprio giudizio sul provvedimento autorizzatorio del 13/05/2019 anziché su quello del 01/07/2019; che tale rilievo difensivo è palesemente pretestuoso, posto che la sentenza impugnata, in maniera chiara ed esplicita, ha correttamente valutato la sussistenza del reato sulla base dell'autorizzazione della magistratura di sorveglianza del 01/07/2019, risultando dunque immune da censure tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto quello dell'elemento psicologico; che, comunque, sotto tale ultimo profilo, la ricostruzione difensiva non coglie nel segno dato che proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio del 01/07/2019 il ricorrente avrebbe dovuto fare ritorno al proprio domicilio alle ore 18:00 e costui è stato rintracciato fuori dall'abitazione alle ore 23:15, non potendosi dunque affermare che il "ritardo" sia stato di soli 15 minuti, bensì di più di 5 ore;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale rischio di soggiorno illegale dichiarazione fiscale tardiva espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
40759/23 BRAMBILLA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMBILLA GIOVANNI nato a PESCARA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; il N. 40759/23 BRAMBILLA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello errato nel fondare il proprio giudizio sul provvedimento autorizzatorio del 13/05/2019 anziché su quello del 01/07/2019; che tale rilievo difensivo è palesemente pretestuoso, posto che la sentenza impugnata, in maniera chiara ed esplicita, ha correttamente valutato la sussistenza del reato sulla base dell'autorizzazione della magistratura di sorveglianza del 01/07/2019, risultando dunque immune da censure tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto quello dell'elemento psicologico; che, comunque, sotto tale ultimo profilo, la ricostruzione difensiva non coglie nel segno dato che proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio del 01/07/2019 il ricorrente avrebbe dovuto fare ritorno al proprio domicilio alle ore 18:00 e costui è stato rintracciato fuori dall'abitazione alle ore 23:15, non potendosi dunque affermare che il "ritardo" sia stato di soli 15 minuti, bensì di più di 5 ore;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci