Cassation appeal against penalty application in plea bargaining dismissed for inadmissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this specific type of judgment. The appellant challenged the penalty application sentence under the plea bargaining procedure, alleging a violation of law regarding the agreed sanction. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appealability to only the specific violations enumerated in that article, excluding general legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, a cassation appeal against the penalty application sentence is inadmissible if it relies on a general violation of law, as the statute restricts appealability to the specific statutory exceptions listed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI FRANCESCO (CUI 01STX91) nato a CROTONE il 23/12/1980 avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato a alle parti4 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; J£Q10 N. 40730/23 RANIERI OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il