Ordinanza — n. 15570/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE FRANCESCO nato a BARI il 19/02/1976 avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIdato~parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40720/23 LAMBIASE OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15570/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40720/23 LAMBIASE OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBIASE FRANCESCO nato a BARI il 19/02/1976 avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIdato~parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40720/23 LAMBIASE OSSERVA Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il