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Ordinanza — n. 15569/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15569/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCO nato a TARANTO il 01/03/1945 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40699/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato - con argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi alla giurisprudenza di legittimità - da parte dei giudici di merito, che hanno sottolineato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., cui peraltro l'atto di appello faceva riferimento in termini totalmente generici;

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15569/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40699/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato - con argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi alla giurisprudenza di legittimità - da parte dei giudici di merito, che hanno sottolineato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., cui peraltro l'atto di appello faceva riferimento in termini totalmente generici;

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità crimine di aggressione disobbedienza alla decisione dell'autorità uso sproporzionato della forza risarcimento alle vittime di reati preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
40699/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCO nato a TARANTO il 01/03/1945 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40699/23 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato - con argomentazioni non manifestamente illogiche e conformi alla giurisprudenza di legittimità - da parte dei giudici di merito, che hanno sottolineato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen., cui peraltro l'atto di appello faceva riferimento in termini totalmente generici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso