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Ordinanza — n. 15566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSA MIKEL nato a KATUND LIBRAZHD( ALBANIA) il 22/09/1997 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40651/23 HYSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla individuazione dell'atto di ufficio (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40651/23 HYSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla individuazione dell'atto di ufficio (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale impedimento di un atto dell'autorità multe disciplinari abbandono del procedimento per infrazione stradale riduzione della multa contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
40651/23 HYSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSA MIKEL nato a KATUND LIBRAZHD( ALBANIA) il 22/09/1997 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40651/23 HYSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla individuazione dell'atto di ufficio (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso