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Ordinanza — n. 15564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKATOS NORBERT (CUI 01SF0405) nato il 22/01/1981 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40611/23 LAKATOS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 8 febbraio 2024; Ritenuto che le censure contenute nei primi due motivi di ricorso - e ribadite con la citata memoria - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 4-5);

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo sintetico ma logico e coerente, circa l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità rinuncia al dibattimento orale oltraggio alla corte rifiuto del servizio militare impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKATOS NORBERT (CUI 01SF0405) nato il 22/01/1981 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40611/23 LAKATOS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 8 febbraio 2024; Ritenuto che le censure contenute nei primi due motivi di ricorso - e ribadite con la citata memoria - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 4-5);

Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo sintetico ma logico e coerente, circa l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec