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Ordinanza — n. 15563/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPINI GIACOMO nato a FERMO il 28/07/1983 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; c'9t( n. 40600/23 Pompini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata valutazione degli atti di diverso procedimento relativi a una diversa evasione commessa lo stesso giorno risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 8, ove il rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: è sinteticamente ma adeguatamente basato sulla logica ed esaustiva disamina del materiale già acquisito); Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva, il ricorrente non si confronta con la congrua argomentazione fornita dalla Corte territoriale sul punto (v. pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti principio della doppia incriminazione concorso materiale di reati attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
40600/23 Pompini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 603 cod. proc. pen
8, ove il rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPINI GIACOMO nato a FERMO il 28/07/1983 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; c'9t( n. 40600/23 Pompini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata valutazione degli atti di diverso procedimento relativi a una diversa evasione commessa lo stesso giorno risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 8, ove il rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.

è sinteticamente ma adeguatamente basato sulla logica ed esaustiva disamina del materiale già acquisito); Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva, il ricorrente non si confronta con la congrua argomentazione fornita dalla Corte territoriale sul punto (v. pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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