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Ordinanza — n. 15561/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Luca Falleroni inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime specified in Article 341-bis of the Penal Code, arguing against the imposed sentence. The court rejected this claim because the territorial court had logically and coherently justified the proportionality of the sanction in its written decision.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the ground of criticism is manifestly unfounded and the lower court has provided logical and coherent motivation regarding the proportionality of the sanction.

Parole chiave

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manifestly unfounded criticism proportionality of sanction inadmissible appeal Article 341-bis Penal Code court costs and fine reati contro la tranquillità pubblica sanzione penale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
40583/23 FALLERONI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
40583/23 FALLERONI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLERONI LUCA nato a MILANO il 12/06/1970 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40583/23 FALLERONI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08