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Ordinanza — n. 15559/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs and fine under Art. 616 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defense attorney formally withdrew the recourse on March 7, 2024. The appellant, Davide Di Trocchio, was originally convicted under Article 337 of the Criminal Code, but the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund, ruling that Article 616 of the Code of Criminal Procedure applies to all grounds of inadmissibility, including withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal constitutes a ground for inadmissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, triggering the mandatory imposition of procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs Fine Fund Criminal Procedure Code condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 606 cod. proc. pen.
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 337 cod. pen.
40551/23 DI TROCCHIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
40551/23 DI TROCCHIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TROCCHIO DAVIDE nato a TERRACINA il 13/11/1988 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40551/23 DI TROCCHIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con atto pervenuto il 7 marzo 2024 il difensore di fiducia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando altresì la procura speciale rilasciata a tal fine; che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura in dispositivo indicata, atteso che l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0