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Ordinanza — n. 15558/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless criticism of subjective element reasoning in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15558/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the subjective element of the crime was flawed, but the court found this criticism manifestly unfounded. Consequently, the appellate court's logical and coherent justification for the conviction was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a criminal judgment is inadmissible if the alleged defect is a manifestly unfounded criticism of the court's reasoning on the subjective element of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective element reasoning manifestly unfounded criticism Art. 385 penal code court costs and fine sanzioni pecuniarie indennità per il danno soggettivo sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNIGA PACCO CARLOS JUNIOR nato il 10/07/1995 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40541/23 ZUNIGA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08