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Ordinanza — n. 15557/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jonathan Romano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance conviction for recidivism and the denial of general mitigating circumstances, but failed to provide a specific argument countering the lower court's reasoning. The court ruled that without a precise rebuttal to the territorial court's findings, the appeal could not be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the specific arguments of the lower court with a precise counter-argumentation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation recidivism exclusion general mitigating circumstances procedural costs award Court of Cassazione Italian criminal procedure indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
40463/23 Romano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
40463/23 Romano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO JONATHAN nato a CATANIA il 22/03/1995 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40463/23 Romano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale, che ha rappresentato che già il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva e che, quanto alle attenuanti generiche, non si ravvisano elementi positivi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/