Cassation court dismisses appeal as it constitutes a non-allowed re-reading of evidence and alternative fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for a specific crime, but the court found the arguments merely sought an unauthorized re-reading of evidence and an alternative fact reconstruction. The court ruled that such challenges are not admissible in a legitimacy review when the appellate court has already provided a comprehensive and logical evaluation of all evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is directed at a non-allowed re-reading of evidence or at proposing a different and alternative reconstruction of the criminal facts without actually engaging with the elements of proof and the merit assessments thoroughly scrutinized by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TAVI RAFFAELE nato a TORINO il 21/07/1972 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; ,Y3y N. 40391/23 Di TAVI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nell'unico motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 6-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i