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Ordinanza — n. 15555/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft as claim lacks merit and is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Messina inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Messina argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the court noted the absence of positive evidence supporting such benefits. Consequently, the appeal was rejected because the claim was manifestly unfounded and lacked legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is not censurable for failure to apply generic mitigating circumstances due to a lack of positive elements justifying the requested benefit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances theft conviction lack of positive evidence procedural costs Cassa delle ammende manifestly unfounded claim attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
40370/23 MESSINA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
40370/23 MESSINA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a TAORMINA il 16/02/1983 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40370/23 MESSINA OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 7 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/