Cassation court dismisses appeal as generic and fails to address substantive merits of criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed generic because they merely repeated the arguments from the second instance without engaging with the territorial court's detailed reasoning on the merits. Consequently, the court rejected the appeal for failing to provide a specific and logical argumentative apparatus regarding the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must specifically address the merits of the contested judgment; generic reiteration of lower court arguments renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALOGERO LUCA nato a CATANIA il 12/08/1986 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40327/23 Calogero OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che con il secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti rispettivamente alla mancata esclusione della recidiva e alla negata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale su detti punti (v. pag. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il