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Ordinanza — n. 15551/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of specificity regarding recidivism exclusion in criminal appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the lack of specificity in the argument concerning the exclusion of recidivism. The appellant's arguments were found to be logically inconsistent and failed to properly confront the specific reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific; generic criticisms lacking logical coherence or failing to address the specific reasoning of the contested judgment render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal recidivism exclusion inadmissible appeal lack of specificity procedural costs logical coherence Supreme Court recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE MORENA nato a JESI il 02/05/1969 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40300/23 Lucchese Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Ivo. 231/2007, da annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura della ricorrente in punto di mancata esclusione della recidiva è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 4-5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0