Cassation court dismisses appeal as generic and rejects appeal regarding sentencing due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's complaints regarding criminal liability were deemed generic, merely repeating lower court arguments without engaging with the merits. Furthermore, the sentencing decision was upheld as free from censure because the court correctly excluded leniency based on the defendant's negative personality profile and lack of mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and engage with the merits; generic complaints repeating lower court arguments are inadmissible, and sentencing is upheld when the court correctly applies statutory criteria for leniency based on the defendant's personality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI MASSIMO nato a TORINO il 26/11/1976 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40253/23 GIORGI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso la possibilità di mitigare la pena - in ragione della negativa personalità dell'imputato desumibile dai gravi precedenti - e di concedere le circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso