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Ordinanza — n. 15541/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15541/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO VALERIO nato a ROMA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio De Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito che, senza incorrere nel travisamento prospettato dal ricorso ( con riguardo alla informativa del 5 maggio 2020 ivi indicata), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite .oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal terzo capoverso di pagina 6), hanno coerentemente cristallizzato i tratti costitutivi della condotta di reato contestata escludendo che, nel caso, la fuga intentata dal ricorrente possa avere assunto i contenuti neutri propri di una condotta inoffensiva' rilevalo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15541/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga persecuzione determinante per la fuga espatrio illegale insufficiente misura di allontanamento nel diritto degli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO VALERIO nato a ROMA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio De Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito che, senza incorrere nel travisamento prospettato dal ricorso ( con riguardo alla informativa del 5 maggio 2020 ivi indicata), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite .oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal terzo capoverso di pagina 6), hanno coerentemente cristallizzato i tratti costitutivi della condotta di reato contestata escludendo che, nel caso, la fuga intentata dal ricorrente possa avere assunto i contenuti neutri propri di una condotta inoffensiva' rilevalo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.