Ordinanza — n. 15541/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO VALERIO nato a ROMA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio De Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito che, senza incorrere nel travisamento prospettato dal ricorso ( con riguardo alla informativa del 5 maggio 2020 ivi indicata), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite .oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal terzo capoverso di pagina 6), hanno coerentemente cristallizzato i tratti costitutivi della condotta di reato contestata escludendo che, nel caso, la fuga intentata dal ricorrente possa avere assunto i contenuti neutri propri di una condotta inoffensiva' rilevalo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15541/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO VALERIO nato a ROMA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Valerio De Gregorio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito che, senza incorrere nel travisamento prospettato dal ricorso ( con riguardo alla informativa del 5 maggio 2020 ivi indicata), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite .oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal terzo capoverso di pagina 6), hanno coerentemente cristallizzato i tratti costitutivi della condotta di reato contestata escludendo che, nel caso, la fuga intentata dal ricorrente possa avere assunto i contenuti neutri propri di una condotta inoffensiva' rilevalo che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.