Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15539/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15539/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAROUA HAMID CUI 04HAK6V nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso proposto da Bouaroua Hamid in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche e non ha disapplicato la recidiva senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni spese dala Corte di appello, il quale, in termini di puntuale linearità ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, così da rendere il relativo giudizio di merito, immune da censure prospettabili sul piano logico-giuridico, non sindacabile in questa sede;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 15539/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche e non ha disapplicato la recidiva senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni spese dala Corte di appello, il quale, in termini di puntuale linearità ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, così da rendere il relativo giudizio di merito, immune da censure prospettabili sul piano logico-giuridico, non sindacabile in questa sede;

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione immunità parziale grave caso di rigore riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAROUA HAMID CUI 04HAK6V nato il 01/06/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso proposto da Bouaroua Hamid in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche e non ha disapplicato la recidiva senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni spese dala Corte di appello, il quale, in termini di puntuale linearità ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, così da rendere il relativo giudizio di merito, immune da censure prospettabili sul piano logico-giuridico, non sindacabile in questa sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/