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Ordinanza — n. 15538/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15538/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15538/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITRIUTE DAIVA nato il 20/01/1974 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daiva Mitriute avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa, con le quali si è ribadita la fondatezza delle doglianze; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo al contenuto della deposizione (j dell'imputata apprezzata a sostegno della contestata falsa testimonianza, sia in relazione alla ( --egteir.astata offensività della condotta (si vedano le considerazioni rispettivamente spese ai punti le 2 della motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni censura dell'accertamento dei fatti facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza della vittima testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITRIUTE DAIVA nato il 20/01/1974 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daiva Mitriute avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa, con le quali si è ribadita la fondatezza delle doglianze; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo al contenuto della deposizione (j dell'imputata apprezzata a sostegno della contestata falsa testimonianza, sia in relazione alla ( --egteir.astata offensività della condotta (si vedano le considerazioni rispettivamente spese ai punti le 2 della motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.