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Ordinanza — n. 15537/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15537/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELTRO STEFANO nato a GENOVA 11 11/11/1968 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 47 comma 8 L. 358/1975 cod. pen. è inammissibile; Considerato, in particolare che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione circa l'eccessività della pena e che di contro la relativa valutazione sul trattamento punitivo risulta argomentata (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) senza incorrere in vuoti logici o in manifeste incongruenze alla luce di un puntuale apprezzamento delle risultanze processuali oltre dei numerosi precedenti penali anche gravi a carico del ricorrente, si da rendere la relativa valutazione di merito non sindacabile in questa sede ;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15537/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 e 47 comma 8 L. 358/1975 cod. pen. è inammissibile; Considerato, in particolare che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione circa l'eccessività della pena e che di contro la relativa valutazione sul trattamento punitivo risulta argomentata (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) senza incorrere in vuoti logici o in manifeste incongruenze alla luce di un puntuale apprezzamento delle risultanze processuali oltre dei numerosi precedenti penali anche gravi a carico del ricorrente, si da rendere la relativa valutazione di merito non sindacabile in questa sede ;

Parole chiave

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sanzioni penali riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità capacità di subire la carcerazione assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELTRO STEFANO nato a GENOVA 11 11/11/1968 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 47 comma 8 L. 358/1975 cod. pen. è inammissibile; Considerato, in particolare che con un unico motivo si contesta il vizio di motivazione circa l'eccessività della pena e che di contro la relativa valutazione sul trattamento punitivo risulta argomentata (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) senza incorrere in vuoti logici o in manifeste incongruenze alla luce di un puntuale apprezzamento delle risultanze processuali oltre dei numerosi precedenti penali anche gravi a carico del ricorrente, si da rendere la relativa valutazione di merito non sindacabile in questa sede ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/