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Ordinanza — n. 15536/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15536/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCHITANO GIANFRANCO nato a LIPARI il 26/05/1974 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianfranco Sciacchitano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15536/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali motivi di cassazione pubblica istigazione a delinquere errore nella commisurazione della pena rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCHITANO GIANFRANCO nato a LIPARI il 26/05/1974 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianfranco Sciacchitano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.

è inammissibile perché ripetitivo, generico e comunque manifestamente infondato; considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato in punto di pena e che esso non si confronta con il ragionamento del giudice di appello, il quale correttamente ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, risultando la Motivazione immune da censure sul piano logico-giuridico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.