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Ordinanza — n. 15534/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15534/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI FAUSTO nato il 03/11/1966 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fausto Fioravanti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, con la quale si contesta la violazione degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen non è consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto l'applicazione in appello di una pena sostitutiva presuppone che, in casi come quello che occupa, attratti alla disciplina transitoria di cui ali' art 95 della legge n. 150 del 22 (entrata in vigore dopo la proposizione dell'appello),,ekel'imputato abbia formulato apposita sollecitazione in tal senso se non con i motivi aggiunti ( ipotesi nel caso possibile considerata la data di trattazione della udienza in appello) quantomeno in sede di conclusioni e che di contro non è consentito prospettare siffatta richiesta esclusivamente con il ricorso di legittimità, come avvenuto nella specie ( in termini si veda da ultimo, ex multis, Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15534/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva adeguamento della pena pena complementare modifica dei contributi di mantenimento revisione in materia penale supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
285090) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORAVANTI FAUSTO nato il 03/11/1966 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fausto Fioravanti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata, con la quale si contesta la violazione degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen non è consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto l'applicazione in appello di una pena sostitutiva presuppone che, in casi come quello che occupa, attratti alla disciplina transitoria di cui ali' art 95 della legge n. 150 del 22 (entrata in vigore dopo la proposizione dell'appello),,ekel'imputato abbia formulato apposita sollecitazione in tal senso se non con i motivi aggiunti ( ipotesi nel caso possibile considerata la data di trattazione della udienza in appello) quantomeno in sede di conclusioni e che di contro non è consentito prospettare siffatta richiesta esclusivamente con il ricorso di legittimità, come avvenuto nella specie ( in termini si veda da ultimo, ex multis, Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.