Ordinanza — n. 15532/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONI MAURIZIO nato a MONTECAROTTO il 21/11/1960 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Marconi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla det ct,d,-1,,t,kte., o_ l, legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, 4R—qttaftte gli asseriti vizi prospettati con riguardo alla valutazione del materiale acquisito a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi e alle argomentazioni spese nel liquidare il danno morale patito dalla parte civile costituita, risultano apertamente smentiti dalla lettura del provvedirnentoimPugnat°che appare connotato, su detti temi, da lineare e coerente I logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15532/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONI MAURIZIO nato a MONTECAROTTO il 21/11/1960 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Marconi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla det ct,d,-1,,t,kte., o_ l, legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, 4R—qttaftte gli asseriti vizi prospettati con riguardo alla valutazione del materiale acquisito a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi e alle argomentazioni spese nel liquidare il danno morale patito dalla parte civile costituita, risultano apertamente smentiti dalla lettura del provvedirnentoimPugnat°che appare connotato, su detti temi, da lineare e coerente I logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.