Ordinanza — n. 15527/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLAGOJEVIC LUKA nato a RIJEKA( CROAZIA) il 06/11/1978 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Blagojevic Luka avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta in termini di assoluta genericità un asserito difetto di motivazione rispetto al giudizio di responsabilità per l'evasione contestata / omettendo di indicare quali siano state le doglianze pretermesse dalla Corte del merito e la loro decisività rispetto al percorso logico tracciato dalle due conformi decisioni di merito, che, di contro, non risultano affette da vuoti o manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità bel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15527/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLAGOJEVIC LUKA nato a RIJEKA( CROAZIA) il 06/11/1978 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Blagojevic Luka avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta in termini di assoluta genericità un asserito difetto di motivazione rispetto al giudizio di responsabilità per l'evasione contestata / omettendo di indicare quali siano state le doglianze pretermesse dalla Corte del merito e la loro decisività rispetto al percorso logico tracciato dalle due conformi decisioni di merito, che, di contro, non risultano affette da vuoti o manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità bel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.