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Ordinanza — n. 15525/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15525/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSELLO MIRKO nato a GELA il 28/09/1989 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Russell° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto e' manifestamente infondato il rilievo legato alla eccepita prescrizione maturata prima della decisione gravata (risalente al 22 giugno 2023) giacchè al termine prorogato ex artt 157 e 161 cp ( destinato a scadere il 13 aprile 2023) vanno computati in aggiunta i periodidi sospensione legati ai numerosi rinvii disposti su richiesta del difensore del ricorrente (ai quali il ricorso non fa cenno alcuno e dai quali deriva l'evidente superamento del termine in questione rispetto alla data della relativa decisione); le altre due doglianze, correlate alla valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità (con riguardo in particolare al riconoscimento dell'imputato effettuato dagli operanti) e alla rivendicata continuazione esterna sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( si veda sulla continuazione pag 5 dal secondo capoverso), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive oltre che coerenti alle emergenze acquisite perché estranei ad effettivi travisamenti probatori (giacchè quelli denunziati dal ricorso si risolvono piuttosto in una lettura logica alternativa dei dati acquisiti che di per sé non rende manifestamente illogica quella privilegiata dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15525/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale proroga della carcerazione preventiva identificazione forense testimone a discarico sottrazione alla prova del sangue omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSELLO MIRKO nato a GELA il 28/09/1989 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Russell° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto e' manifestamente infondato il rilievo legato alla eccepita prescrizione maturata prima della decisione gravata (risalente al 22 giugno 2023) giacchè al termine prorogato ex artt 157 e 161 cp ( destinato a scadere il 13 aprile 2023) vanno computati in aggiunta i periodidi sospensione legati ai numerosi rinvii disposti su richiesta del difensore del ricorrente (ai quali il ricorso non fa cenno alcuno e dai quali deriva l'evidente superamento del termine in questione rispetto alla data della relativa decisione); le altre due doglianze, correlate alla valutazione probatoria sottesa al giudizio di responsabilità (con riguardo in particolare al riconoscimento dell'imputato effettuato dagli operanti) e alla rivendicata continuazione esterna sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( si veda sulla continuazione pag 5 dal secondo capoverso), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive oltre che coerenti alle emergenze acquisite perché estranei ad effettivi travisamenti probatori (giacchè quelli denunziati dal ricorso si risolvono piuttosto in una lettura logica alternativa dei dati acquisiti che di per sé non rende manifestamente illogica quella privilegiata dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marz