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Ordinanza — n. 15522/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15522/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILALA CHAKIR nato a SIDI SLIMANE( MAROCCO) il 01/03/1991 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Bilala Chakir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente con dichiarazione trasmessa e sottoscritta anche dal difensore, ha ritualmente rinunziato ai ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso frutto della sopravvenuta rinunzia conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15522/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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conseguenze del ritiro procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alle prestazioni d'assicurazione tacita revoca dell'opposizione rinuncia alla motivazione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILALA CHAKIR nato a SIDI SLIMANE( MAROCCO) il 01/03/1991 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Bilala Chakir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il ricorrente con dichiarazione trasmessa e sottoscritta anche dal difensore, ha ritualmente rinunziato ai ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso frutto della sopravvenuta rinunzia conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.