Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided legal points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Onofrio Albano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Albano challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 341-bis and 337 of the Penal Code, arguing against the integration of specific elements like official acts and passive resistance. The court rejected these claims because they were merely repetitive of legal points already thoroughly examined and dismissed with correct reasoning by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of legal profiles already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ONOFRIO nato a POGGIOMARINO il 28/08/1970 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di Onofrio Albano in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Ed invero la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e, in particolare, quanto: alla integrazione dei profili del compimento di un atto di ufficio e della presenza di più persone ex art. 341-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); alla sussistenza di una ipotesi di resistenza passiva e alla mancanza del dolo ai sensi dell'art. 337 cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 marz