Ordinanza — n. 15515/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO VITTORIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 13/01/1.994 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Brancaccio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il giudizio reso nel denegare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cp senza confrontarsi, con la dovuta puntualità, con la motivazione spesa sul punto dalla Corte del merito, diretta a rimarcare, con argomentazioni non illogiche e puntuali, l'intensità del dolo riscontrata, ritenuta inconciliabile con la citata causa di non punibilità con valutazione di merito per tali ragioni non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15515/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO VITTORIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 13/01/1.994 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Brancaccio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta il giudizio reso nel denegare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cp senza confrontarsi, con la dovuta puntualità, con la motivazione spesa sul punto dalla Corte del merito, diretta a rimarcare, con argomentazioni non illogiche e puntuali, l'intensità del dolo riscontrata, ritenuta inconciliabile con la citata causa di non punibilità con valutazione di merito per tali ragioni non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.