Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15514/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15514/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNATARO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/09/1971 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Sarnataro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente c:orretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai tratti costitutivi , anche soggettivi, dell'evasione contestata, sia con riguardo alla ritenuta recidiva e al giudizio di equivalenza della stessa con le generiche parimenti riconosciute; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15514/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Tmende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali riesame del decreto espulsione revisione in materia penale riesame dell'entità pena guida recidiva in stato di ebbrezza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNATARO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 26/09/1971 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Sarnataro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente c:orretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai tratti costitutivi , anche soggettivi, dell'evasione contestata, sia con riguardo alla ritenuta recidiva e al giudizio di equivalenza della stessa con le generiche parimenti riconosciute; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Tmende. Così deciso in data 8 marzo 2024.