Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15513/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15513/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISA CRISTIAN nato a EBOLI il 13/05/1989 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; — / OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.337 e 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo, attinente al reato di evasione, risulta essere meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), con valutazione di merito non sindacabile in questa sede; che anche il secondo motivo, attinente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale replica una doglianza già prospettata e risulta essere adeguatamente motivato per avere la Corte del merito valorizzato l'idoneità oppositiva della minaccia proferita dal De Lisa (pagg. 5-6-7 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 15513/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo, attinente al reato di evasione, risulta essere meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), con valutazione di merito non sindacabile in questa sede; che anche il secondo motivo, attinente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale replica una doglianza già prospettata e risulta essere adeguatamente motivato per avere la Corte del merito valorizzato l'idoneità oppositiva della minaccia proferita dal De Lisa (pagg. 5-6-7 della sentenza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione uscita illegale dal paese aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena espulsione giudiziaria impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISA CRISTIAN nato a EBOLI il 13/05/1989 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; — / OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.337 e 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo, attinente al reato di evasione, risulta essere meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), con valutazione di merito non sindacabile in questa sede; che anche il secondo motivo, attinente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale replica una doglianza già prospettata e risulta essere adeguatamente motivato per avere la Corte del merito valorizzato l'idoneità oppositiva della minaccia proferita dal De Lisa (pagg. 5-6-7 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0