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Ordinanza — n. 15512/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15512/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO ERMINIO nato a AVELLINO il 10/07/1975 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Erminio Sarno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rivendica per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp senza neppure indicare le situazioni in fatto destinate a supportare la relativa valutazione ed altrettanto genericamente contrasta il giudizio di responsabilità senza operare qualsivoglia alcun confronto effettivo con le argomentazioni rese a sostegno della condanna dai giudici del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15512/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a imende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

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eccezioni difensive difetto di motivazione irresponsabilità punibilità preclusione per tolleranza circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO ERMINIO nato a AVELLINO il 10/07/1975 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Erminio Sarno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rivendica per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp senza neppure indicare le situazioni in fatto destinate a supportare la relativa valutazione ed altrettanto genericamente contrasta il giudizio di responsabilità senza operare qualsivoglia alcun confronto effettivo con le argomentazioni rese a sostegno della condanna dai giudici del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a imende. Così deciso in data 8 marzo 2024.