Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15511/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15511/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORNIOLO FILIPPO nato a PALERMO il 31/01/1992 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Storniolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità/ in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'evasione contestata, nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi, sia in relazione alla ritenuta non applicabilità dell'art 131 bis cp in ragione della ritenuta intensità del dolo non compatibile con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla clifesa rall'esito di un giudizio di merito che così argomentato non risulta censurabile in questa sede i rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15511/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena verosimiglianza dei motivi d'asilo assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORNIOLO FILIPPO nato a PALERMO il 31/01/1992 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Storniolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità/ in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'evasione contestata, nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi, sia in relazione alla ritenuta non applicabilità dell'art 131 bis cp in ragione della ritenuta intensità del dolo non compatibile con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla clifesa rall'esito di un giudizio di merito che così argomentato non risulta censurabile in questa sede i rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.