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Ordinanza — n. 15510/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15510/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZINO CIRO nato a LERCARA FRIDDI il 21/08/1944 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Franz:in° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto il primo è affetto da manifesta genericità perché denunzia una asserita mancanza di motivazione senza indicare quali siano i rilievi critici devoluti con l'appello rimasti privi di scrutinio e risposta mentre ill secondo, con riguardo al giudizio sulla ritenuta recidiva, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche/così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15510/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZINO CIRO nato a LERCARA FRIDDI il 21/08/1944 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Franz:in° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto il primo è affetto da manifesta genericità perché denunzia una asserita mancanza di motivazione senza indicare quali siano i rilievi critici devoluti con l'appello rimasti privi di scrutinio e risposta mentre ill secondo, con riguardo al giudizio sulla ritenuta recidiva, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche/così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.