Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15509/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing issues under Art. 599-bis c.p.p. outside permitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15509/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible via simplified procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance settlement agreement, arguing against the imposed sentence and its justification. The Court ruled that appeals under Article 599-bis c.p.p. are strictly limited to the formation of consent, prosecutor agreement, and divergent content, excluding disputes over sentencing dosage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals regarding settlement agreements, cassation is admissible only for defects in consent formation, prosecutor agreement, or divergent content, while objections to sentencing dosage are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal sentencing dosage grounds simplified procedure Art. 599-bis c.p.p. adeguamento della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod.
art. 599 bis c.p
art. 616 cod. proc. pen
e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFIO nato a CATANIA il 23/02/1993 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdat-e-avvise-erfle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDIJSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfio Pappalardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti/atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla dosimetria sanzionatoria e alle argomentazioni con le quali la stessa è stata giustificata (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comrna 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 ma