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Ordinanza — n. 15508/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15508/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15508/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIARA FRANCESCO nato a SIRACUSA il 16/02/1967 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco E Ira'avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivliodi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logicher,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione al diniego delle generiche che con riguardo alla ritenuta recidiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali esame nel merito procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIARA FRANCESCO nato a SIRACUSA il 16/02/1967 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco E Ira'avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivliodi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logicher,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione al diniego delle generiche che con riguardo alla ritenuta recidiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.