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Ordinanza — n. 15507/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already decided legal issues by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Morana inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the specific legal arguments regarding the denial of generic measures and the alleged recidivism using correct legal reasoning. The Supreme Court found the appeal merely repetitive of these resolved points, rendering the lower court's judgment non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces legal issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct and coherent arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merely reproducing non-censurable judgment procedural costs criminal procedure code judicial economy reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANA VITO nato a PALERMO il 24/05/1978 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Morana avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttiv i profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche/così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione al diniego delle generiche che con riguardo alla ritenuta recidiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.