Criminal appeal dismissed for prescription error and sentencing violation due to ignored procedural suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Fanizza's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Fanizza argued that the statute of limitations had expired and that the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that a 602-day procedural suspension extended the prescription deadline to December 2024 and that the sentencing was appropriate given the defendant's multiple property crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162 c.p.p.; Art. 602 c.p.p.: The statute of limitations is extended by procedural suspensions, and sentencing must account for all mitigating circumstances and the defendant's personal profile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANIZZA ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/06/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fanizza Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione risulta manifestamente infondato visto che il ricorrente non tiene in considerazione i 602 giorni di sospensione del procedimento nel corso del giudizio di merito, evenienza che fa slittare i termini di prescrizione al 9 dicembre 2024; rilevato che analogo limite incontra la dedotta violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, in concreto coinvolgente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale apprezzato l'adeguatezza della pena complessivamente determinata anche in ragione del profilo personologico del ricorrente gravato da molteplici reati contro il patrimonio; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08