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Ordinanza — n. 15503/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15503/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUAN LUYZIZI ( CUI 05H1107) nato il 05/12/1991 avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di LODIdeto--asimiSLaile-PaFt-it udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Maruan Luyzizi impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lodi con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 377 cod. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15503/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Parole chiave

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incapacità di discernimento sviamento della giustizia motivi di cassazione criminalità persistente infrazioni uniche e continuate procedura di ricusazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUAN LUYZIZI ( CUI 05H1107) nato il 05/12/1991 avverso la sentenza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di LODIdeto--asimiSLaile-PaFt-it udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO C:OSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Maruan Luyzizi impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Lodi con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 377 cod. pen..

2. La difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto ? rilevando come non emergesse la volontà di opporsi al pubblico ufficiale e la natura della condotta osservando come non si comprende dalla decisione se si sia trattato di resistenza attiva o passiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co