Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15502/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for calumny as generic, citing first instance's prior finding of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Armando Cimmelli's appeal inadmissible regarding charges of calumny. The appellant argued for procedural flaws, but the court found the criticism generic because it ignored the first instance judgment which already established the subjective intent of the false accusation. Consequently, the appeal was rejected, and Cimmelli was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging defects in reasoning or violation of law regarding the subjective element of a crime is inadmissible if the criticism is generic and fails to consider that the second instance decision must be evaluated in strict correlation with the first instance judgment when both follow convergent logical-legal sequences.

Parole chiave

Generato dall'IA
calumny appeal subjective intent generic criticism correlation of judgments inadmissible appeal second instance review court costs termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMELLI ARMANDO nato a NAPOLI il 03/09/1984 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cimnnelli Armando OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al dolo del delitto di calunnia è generico nella parte in cui la censura non tiene in considerazione come la conferma della condanna segua la decisione del primo giudice che proprio in punto di elemento soggettivo ha avuto modo di apprezzarne la sussistenza (punto n. 3, pagg. 7 e 8 sentenza del Tribunale); rilevato, infatti, che, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061) e che detta integrazione si verifica, non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615); osservato che adeguata risulta la motivazione in tali termini espressa nella parte in cui è stata posta in rilievo la volontaria condotta.on la consapevolezza dell'innocenza di colui che implicitamente aveva incolpato attraverso la falsa denuncia di smarrimento del blocchetto di assegniial fine di impedire l'incasso di quello direttamente consegnato a Matrullo Gerardo; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così