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Ordinanza — n. 15501/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15501/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZAIA 31-10NATAN ALEXIS nato il 22/01/1990 avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARAtl-erto avviso a1re-paft4,- • L../u1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNNN<NNNN,,,,...,u9L2 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Razzaia Jhonatan Alexis; OSSERVA 1. Razzaia Jhonatan Alexis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 15501/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Razzaia Jhonatan Alexis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen..

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione espatrio illegale insufficiente esenzione dalla pena aiuto all'evasione di detenuti ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Razzaia Jhonatan Alexis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZAIA 31-10NATAN ALEXIS nato il 22/01/1990 avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di PESCARAtl-erto avviso a1re-paft4,- • L../u1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNNN<NNNN,,,,...,u9L2 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Razzaia Jhonatan Alexis; OSSERVA 1. Razzaia Jhonatan Alexis ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen..

2. Con il ricorso la difesa deduce difetto di correlazione tra richiesta e sentenza quanto alla mancata concessione della attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. ed a quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). A fronte di astratta deduzione con cui si assume la difformità tra "richiesta di pena e la sentenza", che non trova conferma negli atti, il ricorso si risolve nella semplice doglianza in ordine alla omessa applicazione delle citate attenuanti estranee all'accordo intervenuto tra le parti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così