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Ordinanza — n. 15498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-applicability of mitigation for returned evader and inadmissibility of non-punishment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Rignante's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rignante argued the lower court failed to apply mitigation for returning to custody after escape and incorrectly denied non-punishment grounds. The court rejected the mitigation claim as legally unfounded and dismissed the non-punishment argument as inadmissible because it was not raised before the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The court holds that returning an escaped prisoner to custody does not constitute the statutory ground for mitigation under Article 385, and appeals based on non-punishment grounds not examined by the trial court are inadmissible.

Parole chiave

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mitigation for returned evader non-punishment ground inadmissibility violation of law appeal procedural costs and fine Cassation inadmissibility ruling motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGNANTE LUIGI nato a NAPOLI il 15/07/1974 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rignante Luigi OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 385, quarto comma, cod. pen. sull'assunto che il ricorrente sarebbe rientrato nel luogo di detenzione alla vista degli operanti, è riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato come il rientro presso l'abitazione non sia circostanza assimilabile alla previsione della citata norma che fa riferimento alla condotta del detenuto evaso che si costituisca in carcere o ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere; ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è indeducibile in quanto questione non sottoposta al vaglio del Collegio di merito con i motivi di gravame; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0