Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and specific lack of legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Bellastella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for vices in the lower court's reasoning regarding mitigating circumstances, but the court found the criticisms generic and lacking specific correlation to the contested decision. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the threshold of specific legal argumentation required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation between the arguments presented and the facts or legal provisions of the contested decision, thereby falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLASTELLA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 19/03/1986 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAP011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bellastella Alessandro OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è nishibes. generico in quanto privo di effettiva censura,avendo la Corte di appello evidenziato come le stesse fossero state già concesse da parte del Tribunale; che in ordine alla loro limitata estensione (inferiore al terzo) nessuna censura era stata formulata in sede di gravame; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di' euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il