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Ordinanza — n. 15496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility when lower court rejected generic mitigating circumstances due to defendant's criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Allali Ilyas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the refusal of generic mitigating circumstances, arguing they were not properly considered, while the appellate court had already rejected these claims based on his prior criminal record and current involvement in property crimes. The supreme court upheld the lower court's decision, ruling that the refusal was not manifestly illogical and thus non-reviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the refusal of generic mitigating circumstances is based on reasoning free from manifest illogic, it is non-reviewable in cassation, and the appeal must be declared inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances non-reviewable in cassation manifest illogic standard criminal history relevance inadmissible appeal eccezioni processuali tardive ammende per infrazione procedurale anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLALI ILYAS nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 29/11/1989 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Allali Ilyas OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dwahmi~ ha apprezzato come non rilevanti le allegazioni della difesa, fondando il rigetto del gravame sulla personalità del ricorrente, già gravato da reati della stessa specie e resosi responsabile, sia prima che dopo i fatti, di numerosi altri reati contro il patrimonio; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in .favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08