Cassation court dismisses appeal for inadmissibility when denial of generic mitigating circumstances lacks manifest illogic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Leone Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing they were unjustifiably denied. The appellate court had already refuted this claim by highlighting the gravity of the facts and adjusting the sentence downward, rendering the denial reasonable. The cassation court ruled that such denials are unchallengeable unless motivated by manifest illogic, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is unchallengeable in cassation unless motivated by manifest illogic, requiring only reference to decisive elements rather than all favorable or unfavorable arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANGELO nato a ACERRA il 05/05/1983 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Leone Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello,che ha messo in evidenza la gravità dei fatti contestati, evenienza che, unitamente alla rideterminazione al ribasso della pena, dà ampiamente conto della ponderazione complessiva in ordine al trattamento sanzionatorio; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi o rilevanti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in l'avore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso