Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds due to manifestly unfounded legal violation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romano Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism, but the court found the claim manifestly unfounded. The appellate court had already thoroughly evaluated prior criminal records, their nature, and the finality of judgments, while also considering additional predatory profit-motivated crimes committed during the same period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law is manifestly unfounded, particularly when the lower court has correctly assessed the nature and consistency of prior convictions and additional crimes committed for profit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/05/1972 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Romano Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, tenuto conto della corretta ed esaustiva motivazione della Corte territoriale che, in sede di rinvio, ha apprezzato, non solo i precedenti penali ai fini della sussistenza dei presupposti di legge connessi alla reiterazione della condotta, ma anche la loro natura ed esatta consistenza con particolare riguardo al passaggio in giudicato delle relative sentenze, valorizzando, invece, ai fini della maggiore pericolosità, anche i plurimi ulteriori reati nel frangente commessi per motivi di lucro e connotati da finalità predatoria; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/0