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Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico perizia medica aggiornata inesigibile malgrado lesioni salute necessità di cure mediche allontanamento nonostante motivi di salute modifica sostanziale dello stato di salute
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03