Ordinanza — n. 15490/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTI ANGELO nato a NAPOLI il 07/10/1990 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; bi7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Langellotti Angelo OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta violenta consistita nel rivolgere calci e pugni nei confronti dei militari intervenuti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03